Nota informativa n. 26 del 15/06/2021
A questo ed altri quesiti risponde il Ministero del Lavoro con la nota n. 7551 del 07/05/2021. Il tema è legato al principio di democraticità.
In proposito l’art. 21 del Codice prevede che gli statuti delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore definiscano, tra l’altro, le regole per l’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente.
Per le associazioni spettano in via generale all’assemblea, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a), i poteri di nomina e revoca dei componenti degli organi sociali, con le peculiarità dettate per le associazioni con un numero di associati non inferiore a 500 e per le reti associative.
A parere del Ministero – in osservanza del menzionato principio di democraticità – la nomina degli organi sociali deve essere rimessa all’organo assembleare: tale volontà potrà poi essere declinata nello statuto sia nelle forme dell’elezione diretta del presidente da parte dell’assemblea, sia nelle forme dell’elezione indiretta da parte di un organo comunque eletto dall’assemblea (come nel caso del presidente la cui individuazione viene attribuita all’organo di amministrazione, che lo elegge tra i propri componenti di nomina assembleare).
Non appaiono invece conformi al principio di democraticità eventuali clausole che riservino ad una parte degli associati o ad un soggetto esterno l’elezione del Presidente così come le clausole che ne affidino l’elezione ad un’estrazione a sorte.
Con riferimento invece alle fondazioni il Ministero viene interpellato in merito alla possibilità che sia l’organo di amministrazione a nominare l’organo di controllo deputato poi ad esercitare l’attività di controllo nei confronti di chi lo ha nominato, con un evidente rischio di conflitto di interessi. Tutto ciò potrebbe essere ovviato nelle fondazioni che prevedono un organo assembleare a cui potrebbero – non è obbligatorio – conferire tale funzione ma non si può affermare che sia obbligatorio creare le condizioni di terzietà. D’altro canto, il Codice del terzo settore si limita a prevedere la nomina dell’organo, senza individuare il soggetto cui essa spetti, considerata la peculiarità della fondazione e la difficoltà di prevedere regole generali applicabili a tutte le possibili situazioni senza rischiare di ledere la volontà del fondatore cui l’ordinamento attribuisce comunque particolare valore.