MODELLO EAS: entro il 3 aprile 2018 l’aggiornamento delle variazioni 2017

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Come ogni anno le associazioni sono chiamate a verificare se sono intervenute variazioni significative nei dati comunicati con l’ultimo modello EAS inviato. L’invio del modello aggiornato deve essere perciò effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui siano intervenute nel 2017 variazioni rispetto a quanto comunicato con l’ultimo modello EAS inviato.

Questo adempimento non può essere trascurato perché di fondamentale importanza per le associazioni per potersi qualificare ai fini fiscali come Enti non Commerciali e conseguentemente accedere a tutte le agevolazioni previste per tali soggetti: tra questi ricordiamo la possibilità di defiscalizzare i corrispettivi specifici corrisposti dai soci per partecipare alle attività promosse dall’associazione.

È bene precisare che nel caso si renda necessario inviare l’aggiornamento del modello EAS questo deve essere compilato in ogni campo obbligatorio e non solo con riferimento ai campi in relazione ai quali sono intervenute delle novità.

Vediamo ora la variazione di quali informazioni produce l’obbligo del reinoltro del modello EAS.

  1. PARTE ANAGRAFICA COMUNE.

Non è necessario inviare nuovamente il Modello EAS nel caso siano variate le informazioni relative alla parte anagrafica dell’associazione ovvero del legale rappresentante in quanto si tratta di informazioni che devono essere tempestivamente comunicate all’Amministrazione finanziaria attraverso il Modello AA5/6, per i soggetti non titolari di partita IVA, o con il modello AA7/10, per i soggetti titolari di partita IVA.

A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.125 del 6/12/2010.

  1. PARTE DESCRITTIVA PER CHI HA COMPILATO IL MODELLO EAS IN FORMA SEMPLIFICATA.

Come è noto un certo numero di tipologie associative[i], tra le quali le associazioni di promozione sociale, possono inviare il modello EAS in modalità semplificata, ossia rispondendo solo alle domande n. 4 – 5 – 6 – 25 – 26. Le ASD (iscritte quindi nel Registro CONI) compilano il Modello semplificato ma dovranno rispondere anche al quesito del punto 20.

Ne consegue che tali associazioni sono chiamate a trasmettere il Modello EAS solo quando sono intervenute variazioni con riferimento ai campi indicati. Nulla devono fare, per esempio, se sono cambiati i componenti il Consiglio Direttivo in quanto questa informazione, prevista al campo 27, non viene richiesta a questa tipologia di organizzazioni.

Viceversa, sono tenute a trasmettere il Modello EAS quando:

  • con riferimento al campo 4, abbiano dichiarato precedentemente di avere articolazioni territoriali e/o funzionali, anche non autonome quando le hanno chiuse nel 2017 oppure quando abbiano dichiarato precedentemente di non avere articolazioni territoriali e/o funzionali e le abbiano costituite nel 2017;
  • con riferimento al campo 5, quando abbiano dichiarato precedentemente di essere “un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente” ed abbiano perso nel 2017 tale qualifica ovvero abbiano acquisito tale qualifica nel 2017;
  • con riferimento al campo 6, abbiano dichiarato precedentemente che l’ente “è affiliato a federazioni o gruppi” e nel 2017 non risulti più avere alcuna affiliazione. Si evidenzia che l’associazione sportiva dilettantistica che nel corso del 2017 non si sia più affiliata ad un Ente di promozione sportiva, Disciplina sportiva associata o Federazione sportiva non potrà più qualificarsi come “associazione sportiva dilettantistica” e conseguentemente dovrà modificare nell’anagrafica il campo “TIPO ENTE”;
  • con riferimento al campo 25, abbiano dichiarato in passato che l’ente opera prevalentemente in un determinato settore e nel corso del 2017 abbiano cambiato settore. Ad esempio, l’associazione sportiva avrà dichiarato di operare nel settore “sport” ma se nel 2017 non si sia più affiliata ad Enti riconosciuti dal CONI ed abbia deciso di promuovere – sempre nel rispetto del proprio statuto – attività di “ricreazione, intrattenimenti e promozione sociale” dovrà indicare in luogo del codice 5 il codice 9;
  • con riferimento al campo 26, si rende necessario compilarlo quando nel corso del 2016 abbia iniziato a svolgere attività precedentemente non dichiarate[ii];
  • per le sole ASD con riferimento al campo 20, abbiano precedentemente dichiarato di non ricevere sponsorizzazioni e dal 2017 invece le abbiano percepite così come nel caso in cui abbiano dichiarato di riceverle occasionalmente e nel corso del 2017 detti introiti siano stati percepiti abitualmente. Non è invece necessario comunicare variazioni che attengono esclusivamente all’importo dichiarato nella precedente comunicazione.
  1. PARTE DESCRITTIVA PER CHI HA COMPILATO IL MODELLO EAS IN FORMA INTEGRALE.

Le associazioni che compilano il Modello in forma integrale potranno non trasmetterlo qualora le novità riguardino i seguenti aspetti:

  • con riferimento al campo 20“che l’ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità”:non è necessario comunicare variazioni che attengono esclusivamente all’importo dichiarato nella precedente comunicazione. È viceversa necessario effettuare una nuova comunicazione del Modello EAS nel caso in cui l’associazione precedentemente abbia dichiarato di non ricevere detta tipologia di proventi ed oggi li percepisca così come nel caso in cui abbia dichiarato di riceverli occasionalmente e nel corso del 2017 detti introiti siano stati percepiti abitualmente;
  • con riferimento al campo 21“che l’ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi”: non è necessario comunicare variazioni che attengono esclusivamente all’importo dichiarato nella precedente comunicazione mentre è necessario effettuare una nuova comunicazione del Modello EAS nel caso in cui l’associazione originariamente abbia dichiarato di avvalersi/non avvalersi di detti strumenti e nel corso del 2017 abbia modificato il proprio comportamento;
  • con riferimento al campo 23 — “che l’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro: ……”:non è necessario comunicare detta variazione;
  • con riferimento al campo 24 – “che il numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso è pari a …”: non è necessario comunicare detta variazione;
  • con riferimento al campo 30 – “che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro: ……”: non è necessario comunicare detta variazione;
  • con riferimento al campo 31“che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro: ……”: non è necessario comunicare detta variazione;
  • con riferimento al campo 33“che l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi numero giorni ___”: non è necessario comunicare detta variazione.

È viceversa obbligatorio comunicare l’eventuale variazione di quanto indicato nei campi SI e NO.

Qualsiasi altra variazione intervenuta nel corso del 2017 in un campo diverso da quelli sopra riportati l’associazione sarà tenuta ad inviare entro il 31 marzo 2018 il modello EAS aggiornato.


[i] Le seguenti tipologie di organizzazioni possono presentare il modello EAS semplificato:

  1. di promozione sociale iscritte nel relativo registro;
  2. Organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo albo che NON siano qualificabili come ONLUS di diritto;
  3. le c.d. ONLUS parziali (di cui all’art.10, comma 9, del DLgs 460/1997);
  4. associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
  5. associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  6. i movimenti e i partiti politici;
  7. le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL;
  8. le associazioni di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali e gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni;
  9. gli istituti di patronato;
  10. le associazioni riconosciute impegnate nella ricerca scientifica e riconosciute con DPCM

devono compilare esclusivamente i campi 4 – 5 – 6 – 25 – 26.

Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI devono compilare esclusivamente i campi 4 – 5 – 6 – 20 – 25 – 26.

[ii] Per l’elenco completo delle attività si rinvia alle istruzioni al modello