La Riforma del Terzo settore (DLgs 117/2017) introduce delle novità statutarie per le associazioni di promozione sociale che si trovano pertanto a dover verificare se sia necessario, o meno, modificare lo statuto.
Le associazioni già iscritte nel Registro sono tenute ad effettuare questa modifica entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, ossia entro il 3 febbraio 2019. A prevederlo è l’articolo 101 del DLgs 117/2017, come condizione per beneficiare di continuità di trattamento fiscale e riconoscimento come associazione di promozione sociale.
Si sconsiglia però di procedere ora alla modifica dello statuto per due ordini di motivi.
Il primo è che lo stesso Decreto Legislativo è soggetto a possibili correttivi che devono essere approvati entro il 3 agosto 2018. Lo schema di decreto correttivo è stato già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ma potrebbe essere ulteriormente emendato.
Il secondo aspetto è legato alla circostanza che l’associazione che intenda
“esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5” ,
ossia le c.d. attività di interesse generale, per poterlo fare deve indicare tale possibilità nello statuto e tali attività dovranno essere
“secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale”.
Il Decreto del Ministero del Lavoro in questione non è stato ancora emanato e pertanto l’associazione che andasse a regolamentare le attività diverse da quelle di interesse generale in maniera non conforme rispetto a quanto indicato in tale Decreto si troverebbe a dover modificare nuovamente lo statuto.
Si segnala infine che ai sensi dell’art. 47 del DLgs 117/2017
“5. Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l’ente nel Registro stesso”.
Non si sa se in prossimità della scadenza del 3 febbraio 2019 le reti associative possano aver già sottoposto al vaglio del Ministero dei facsimili di statuti che implementino i nuovi requisiti, ma potrebbe essere una soluzione per quelle associazioni che non siano interessate alla personalizzazione delle regole di funzionamento interno.