5xmille e certificazione sostitutiva: chi deve provvedere entro il 2 luglio?

Sono chiamate ad espletare l’adempimento esclusivamente le associazioni che:

  • si siano iscritte nell’elenco dei beneficiari del 5xmille quest’anno;
  • sia cambiato il Presidente/Legale rappresentante rispetto a chi aveva trasmesso la dichiarazione sostitutiva precedente.

L’adempimento non riguarda quindi i legali rappresentanti delle associazioni già presenti nell’elenco permanente degli enti iscritti pubblicato il 28 marzo 2018 a meno che non ci sia stato un cambiamento di rappresentante legale.

L’adempimento si realizza trasmettendo la dichiarazione sostitutiva, a mezzo della seguente modulistica presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

unitamente a fotocopia del documento di identità del Presidente/Legale rappresentante.

Il modulo deve essere trasmesso:

  • per gli enti del volontariato all’Agenzia delle Entrate regionale territorialmente competente a mezzo raccomandata A/R o mediante PEC da indirizzare alla PEC dell’Agenzia delle Entrate regionale territorialmente competente,
  • per le ASD all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata.

Nel caso in cui non sia trasmessa la certificazione sostitutiva, è sempre possibile ravvedersi entro il 1° ottobre 2018 (primo giorno utile, in quanto il 30 settembre cade di domenica), versando una sanzione di importo pari a 250 euro (c.d. remissione in bonis).