Come è noto con la Legge di Bilancio (art. 1 comma 910 e 911 della L. 205/2017) è stato introdotto l’obbligo di effettuare il pagamento dei compensi ai collaboratori con modalità tracciabile. La norma in realtà si può prestare a dubbi interpretativi, atteso che da un lato prevede che
“I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”
dall’altro poi specifica che
“Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.
Sicuramente l’obbligo non si configura con riferimento ai rapporti di lavoro:
- instaurati con le Pubbliche Amministrazioni,
- di natura domestica, di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 339,
- quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
ma come ci si deve comportare con riferimento alle altre tipologie di collaborazioni retribuite?
Sul tema interviene l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota prot. n. 4538 del 22.05.2018, chiarendo che devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale con riferimento ai quali permane il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori a 3.000 euro per i contribuenti in generale, 1.000 euro quando il committente sia una associazione o società sportiva dilettantistica.
L’Ispettorato evidenzia infine che è ovviamente sanzionato anche il comportamento di chi utilizza sistemi di pagamento tracciabile ma non effettua in realtà il versamento delle somme, come nel caso in cui si effettua un bonifico ma questo viene successivamente annullato.
Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria ammonta ad una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.