A rispondere al quesito interviene l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 5828 del 4.7.2018: il riferimento non è il numero dei lavoratori in relazione ai quali il datore di lavoro/committente non ha garantito il pagamento del compenso in maniera tracciabile ma il numero di mensilità interessate.
Si ricorda che la Legge di Bilancio (art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017) ha previsto che
“a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale (…)”,
prevedendo una sanziona da 1.000 euro a 5.000 euro in caso di violazione del precetto. La sanzione non è legata al numero di lavoratori pagati in contanti ma è legata al numero di mensilità pagate in contanti.
Si ricorda che sono esonerati da tale obbligo, come evidenziato nella nostra precedente circolare, i seguenti rapporti di lavoro:
- instaurati con le Pubbliche Amministrazioni,
- di natura domestica, di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 339,
- quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
- i compensi derivanti da borse di studio e tirocini,
- i rapporti autonomi di natura occasionale.
Nulla viene detto con riferimento ai c.d. rimborsi forfettari o compensi sportivi che possono essere erogati esclusivamente da cori, bande, filodrammatiche ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI (ex art.67, comma 1 lett.m del TUIR), ma si consiglia vivamente di ricorrere a modalità di pagamento tracciabile non configurandosi come rimborsi spese a piè di lista.