Donare farmaci: chi li può ricevere e a quali condizioni?

La nota informativa esamina i provvedimenti normativi e di prassi che disciplinano il settore

Gli Enti del Terzo settore possono essere destinatari di donazioni di medicinali non utilizzati “in confezioni integre (salvo eventuali danni all’imballaggio secondario che non abbiano alterato il contenuto), correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere”.

Agli enti del Terzo settore è quindi consentita la distribuzione gratuita di tali medicinali direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, restando, ovviamente, vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione.

A tal fine, l’Ente del Terzo settore deve disporre di:

  1. locali e attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione;
  2. un medico, iscritto all’ordine, responsabile che seleziona e provvede alla gestione dei medicinali che possono essere accettati e, a tal fine, redige un apposito elenco aggiornabile con i medicinali ammessi.
  3. un farmacista, iscritto all’ordine, responsabile della presa in carico, verifica, custodia e distribuzione dei medicinali donati.

La donazione può essere effettuata dagli operatori del settore (ossia le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, e le imprese titolari di A.I.C., i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori), non richiede la forma scritta ed è soggetta a comunicazione alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco.

Il Ministero della Salute, con la Circolare del 25/5/2018, ha chiarito che

continuano a trovare autonoma applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n.244, che consentono la donazione anche da parte del singolo cittadino, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di quanto ivi previsto, in virtù dell’espressa previsione di cui all’articolo 18, comma 1bis, della citata legge n.166 del 2016”.

Le citate disposizioni prevedono in particolare la possibilità di riutilizzo di confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, nella disponibilità delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) con riferimento ai propri assistiti o provenienti dalle famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall’azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria. È anche prevista la consegna dei medicinali ad “organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria” da parte dei privati, purché non sia previste la conservazione in frigorifero a temperature controllate.

31/07/2018