MODELLO EAS: tempo di ravvedersi!
Dovevate trasmettere il Modello EAS e ve ne siete dimenticati? È possibile ravvedersi entro il 31 ottobre 2018.
Chi è interessato al ravvedimento?
Le associazioni di promozione sociale che si sono costituite nel 2018 e non hanno provveduto, entro 60 giorni dalla costituzione, a trasmettere il Modello EAS e chi ha trasmesso il Modello EAS ma le informazioni ivi indicate sono cambiate nel corso del 2017 per cui avrebbe dovuto ripresentarlo entro il 31 marzo (o meglio entro il 3 aprile 2018, termine prorogato con le festività pasquali).
Come ci si ravvede?
Trasmettendo il Modello in via telematica (direttamente attraverso Fisconline o Entratel oppure tramite un intermediario abilitato) e versando la sanzione di 250 euro con il Modello F24 Elide, codice tributo 8114, senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili.
Quali effetti produce il ravvedimento?
Qualora il modello EAS sia trasmesso oltre la scadenza del 31 ottobre 2018, l’ente non può beneficiare del regime agevolativo per l’attività realizzata prima della presentazione del modello in quanto il regime di favore può essere applicato esclusivamente alle operazioni compiute dopo l’invio del modello. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate sia nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09617 del 29 settembre 2016 e che nella recente circolare 18/E/2018.
Quali sono le informazioni la cui variazione NON implica l’obbligo di trasmettere nuovamente il Modello EAS?
Le associazioni di promozione sociale sono ammesse alla compilazione del Modello in forma semplificata. Ciò significa che devono compilare la parte anagrafica (indicando i dati dell’associazione e del relativo legale rappresentante) e rispondere esclusivamente alle domande di cui ai punti
- 4 – che l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali;
- 5 – che l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente, indicando il relativo codice fiscale;
- 6 – che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi, condizione necessaria ai fini dell’iscrivibilità nel Registro CONI;
- 25 – che l’ente opera prevalentemente nel seguente settore, specificando il codice identificativo indicato nelle istruzioni;
- 26 – che l’ente svolge le specifiche attività indicate nelle istruzioni al Modello.
Solo la variazione di tali campi implica l’onere di ritrasmettere il Modello e non è necessario ritrasmetterlo nel caso di variazione dei dati anagrafici dell’associazione e del legale rappresentante, in quanto tali variazioni devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate attraverso i quadri B (soggetto d’imposta) e C (rappresentante) dei modelli AA5/6, se l’associazione ha solo codice fiscale, AA7/10, se l’associazione è anche titolare di partita IVA. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 125/2010.
Può succedere che l’associazione in fase di costituzione trasmetta il Modello EAS in forma integrale, non riuscendo nei termini di sessanta giorni ad ottenere l’iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale. In questo caso si renderà necessario ritrasmettere il Modello EAS anche per intervenute variazioni agli altri punti, ivi incluso il codice fiscale di un componente il Consiglio Direttivo che potrebbe aver rassegnato le sue dimissioni. Viceversa, l’obbligo non si configura quando la variazione riguarda i seguenti aspetti:
- i dati anagrafici dell’associazione e del legale rappresentante, per i motivi sopra esposti;
- l’entità dei proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità, qualora conseguiti;
- i messaggi pubblicitari;
- l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi;
- il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio;
- l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute;
- l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti;
- il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.
Qualora si configuri l’obbligo di ritrasmettere il Modello EAS, avendo ottenuto l’iscrizione nel Registro, l’associazione potrà procedere con il Modello in forma semplificata.
Chi non può ravvedersi?
L’associazione nei cui confronti sia stata già contestata la violazione o nei cui confronti siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.