ETS con Rendiconto per CASSA: come indicare i saldi iniziali d’esercizio della liquidità

Nota informativa n. 37 del 16/7/2022

Nota informativa n. 37 del 16/7/2022

Con nota n. 10358 del 14/07/2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad un quesito circa le corrette modalità di inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione “Cassa Banca” del Mod. D del rendiconto di cassa per gli Enti del Terzo settore con ricavi complessivi inferiori a 220mila euro.

In sostanza il Ministero conferma che il saldo iniziale dei conti di cassa e banca dell’esercizio deve corrispondere con quelli finali dell’esercizio precedente e che la variazione delle disponibilità liquide deve coincidere con il risultato d’esercizio al netto delle entrate/uscite da investimenti/disinvestimenti e afflussi/deflussi di capitali di terzi: e fino a qui possiamo dire che si ribadisce quanto appare ovvio l’ovvio.

Cogliamo quindi l’occasione per ricordare che per i rendiconti di cassa, ovvero quei rendiconti nei quali costi e ricavi sono registrati solo al momento del verificarsi delle transazioni finanziarie (ovvero al loro pagamento o incasso), la cosiddetta “quadratura” del rendiconto deve avvenire riscontrando la perfetta coincidenza tra il risultato d’esercizio e la variazione della liquidità durante l’esercizio stesso (saldi finali meno saldi iniziali di liquidità, ovvero in altri termini le disponibilità liquide di fine esercizio saranno pari alle disponibilità liquide di inizio esercizio +/- il risultato dell’esercizio.

Tale assunto può avere come unica deroga il realizzarsi nel corso dell’esercizio di movimentazioni finanziarie che non danno origine a costi o ricavi d’esercizio, come ad esempio il conferimento/rimborso di un prestito infruttifero da parte dei soci o la decisione di investire/disinvestire parte della liquidità in strumenti finanziari (titoli, Bot, CCT, etc …). Proprio per tener conto di tali possibili “interferenze” il legislatore nel prospetto del Mod. D – Rendiconto di cassa, approvato con Decreto del 5 marzo 2020, ha introdotto una apposita sezione dopo la determinazione del risultato d’esercizio in cui tenere conto di tali eventi finanziari per giungere più facilmente alla verifica della corretta rilevazione di tutti i costi/ricavi.

Dalle indicazioni fornite dalla nota ministeriale si può, perciò, desumere che anche in fase di prima applicazione dello schema di bilancio Mod. D (esercizio 2020/2021 per le associazioni con esercizio a cavallo o 2021 per quelle solari) dovranno essere indicati i saldi dei valori di cassa e banca risultanti al termine dell’esercizio precedente (2019/2020 o 2020), ancorché i valori economici di tale esercizio non debbano necessariamente essere indicati nel prospetto.