Il regime 398: l’Agenzia delle Entrate e la lezione della Corte di Cassazione

Nota informativa n. 40 del 21/7/2022

Nota informativa n. 40 del 21/7/2022

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, così come le associazioni senza scopo di lucro, nel momento in cui svolgono attività fiscalmente rilevante possono optare per il regime di forfetizzazione delle imposte e di semplificazione degli adempimenti contabili di cui alla Legge 398/1991 qualora non superino i 400.000 euro di ricavi commerciali.

Il Ministero delle Finanze, con la Circolare 1/1992 aveva evidenziato che nell’impiegare la locuzione «proventi conseguiti» il legislatore avesse voluto fare esclusivo riferimento ai ricavi incassati

Nel DM 18.5.1995 del Ministro delle Finanze, che ha fornito le istruzioni per la compilazione dei modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso da parte degli enti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro con opzione per il regime fiscale agevolato, si afferma che stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398, occorre precisare che per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al criterio di cassa, nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio voluto dalla normativa IVA secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi.

Nella successiva Circolare 18/2018, l’Agenzia delle entrate ha affermato il c.d. criterio di cassa allargato, ossia ha ritenuto che nel plafond dei 400.000 euro non dovessero essere computati esclusivamente i proventi commerciali incassati ma anche quelli risultanti dalle fatture emesse ancorché non ancora riscossi.

L’intervento della Cassazione

La Corte di Cassazione, nella ordinanza del 15.7.2022 n. 22440, ricorda i principi cardine del diritto ossia quali sono le fonti del diritto e quale rapporto c’è tra le fonti del diritto.

Con riferimento a quanto indicato dalla Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, la Cassazione ricorda che

le circolari costituiscono un atto di indirizzo della condotta degli uffici cui sono rivolte e non sono, perciò, fonte di diritti né di doveri, non vincolando il contribuente (v. Cass. n. 21698/2010, Cass. n. 10775/2013, Cass. SS.UU. n. 1915/2016 e numerose altre seguenti)

atteso che “la circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l’ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l’interpretazione adottata”.

D’altro canto – osserva sempre la Cassazione – tale interpretazione risulta in assoluta antitesi rispetto all’obiettivo della Legge 398/1991 che era quello di ridurre il carico impositivo ed eliminare o semplificare gli oneri normalmente connessi allo svolgimento di attività commerciali da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

La Cassazione conclude pertanto affermando il seguente principio di diritto:

«Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime agevolato di cui all’art. 1 della L. 16.12.1991, n. 398 se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del plafond previsto (pari ad € 400.000,00 per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 11.12.2016, n. 232, in vigore dal 1° gennaio 2017). Ai fini del computo di tale plafond trova applicazione il criterio di cassa, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati, giustificandosi tale criterio con le particolari finalità, sottese alla possibile opzione per il regime agevolato, di tutela delle aggregazioni sociali senza scopo di lucro che perseguono finalità socialmente rilevanti».

Quanto, poi, al contenuto del DM 18.5.1995, sulla cui base si fondava la Circolare 18/2018, la Cassazione evidenzia inoltre che si tratta di un provvedimento esclusivamente finalizzato alla regolazione della contabilità dei «proventi conseguiti» cui fa riferimento la norma primaria e, in ogni caso, i regolamenti seppur annoverabili tra le fonti normative, non possono, come espressamente previsto dall’art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale, “contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi”. Laddove volti a disciplinare la stessa materia, i regolamenti sono infatti gerarchicamente subordinati alle leggi, così destinate a prevalere in caso di contrasto.