Nota informativa n. 41 del 21/7/2022
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 9663 del 30/06/2022 – ha offerto alcuni chiarimenti rispetto all’iscrizione nel RUNTS da parte di enti che svolgono attività di protezione civile.
Il settore contempla:
1) gruppi comunali di protezione civile, disciplinati dall’articolo 35 del Codice della protezione civile. Sono qualificati come Enti del terzo settore, da iscrivere nella “Altri enti del Terzo settore”, che si costituiscono con delibera del Consiglio comunale, sulla base di uno schema tipo approvato con apposita direttiva della Presidenza del Consiglio. Il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) non entra nel merito dello statuto ma esclusivamente della regolarità formale dell’istanza.
Nei gruppi comunali il Comune resta responsabile della gestione amministrativa del gruppo, mentre gli aspetti operativi sono affidati ad un coordinatore dell’attività dei volontari, individuato secondo principi di democraticità all’interno del gruppo. Per quanto il volontario possa essere anche un dipendente del Comune, la soggettività giuridica distinta del gruppo comunale di protezione civile fa sì che non si configuri incompatibilità tra l’essere dipendente del Comune e l’essere volontario.
Alcuni gruppi comunali erano costituiti in forma di organizzazione di volontariato e ora sono in fase di trasmigrazione: gli Uffici li inseriscono nel RUNTS annotando la necessità di verificare in seguito l’avvenuta adozione dello statuto predisposto dalla Presidenza del Consiglio. I gruppi comunali di protezione civile non “trasmigrati”, avranno cura di provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS a seguito del recepimento nei propri statuti delle indicazioni contenute nell’emananda direttiva;
2) alle altre forme di volontario organizzato di protezione civile che possono essere riconosciuti come ETS, scegliendo autonomamente la tipologia più congrua, quando in possesso dei relativi requisiti. In questo caso l’Ufficio RUNTS verifica la sussistenza anche dei requisiti statutari ed è necessario – affinché l’Ente possa dichiarare sulla piattaforma RUNTS di svolgere attività di protezione civile – che sia previamente iscritto nell’Elenco nazionale degli enti della protezione civile.
Il rapporto tra CTS e disciplina della protezione civile
Il legislatore ha ben presente la specificità del settore, tant’è che nel CTS è stato previsto che i gruppi comunali non siano soggetti al divieto di direzione, controllo e coordinamento da parte di pubbliche amministrazioni (ex art. 4 comma 2) e che le ODV che svolgono l’attività di protezione (ex art. 32, comma 4) possano avere tra gli aderenti gruppi comunali di protezione civile senza che la loro presenza incida sul rapporto tra aderenti ODV e aderenti altri enti senza scopo di lucro. Ulteriori deroghe sono previste con riferimento alle reti associative nel settore della protezione civile per la cui istituzione sono previsti requisiti dimensionali e di diffusione territoriale più ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità delle reti.
Il rapporto tra il RUNTS e l’Elenco nazionale degli enti della protezione civile
Il Ministero osserva come le funzioni di questi due Registri siano diversi: l’Elenco nazionale ha finalità specificamente operativa, essendo preposto alla verifica di requisiti diversi, di natura tecnica, finalizzati ad assicurare che l’intervento del volontariato organizzato nell’intero ciclo delle attività di protezione civile avvenga in condizioni di sicurezza per i volontari stessi e per gli altri operatori e le popolazioni assistite. L’iscrizione nel RUNTS regola invece gli aspetti organizzativi e strutturali dei relativi enti.