Mancano pochi giorni al fatidico 1° gennaio 2019 e non siamo ancora in grado di offrire indicazioni certe anche perché è in via di approvazione una modifica della disciplina con riferimento alle associazioni con Partita Iva in regime 398.
In cosa consiste la fattura elettronica?
Se fino al 31/12/2018 possiamo pacificamente emettere una fattura in formato cartaceo (fatta eccezione per le fatture dirette alla Pubblica Amministrazione), così non sarà più a partire dal 1° gennaio se non per i contribuenti esonerati o ammessi a regimi semplificati.
Cosa deve fare un’associazione che ha solo codice fiscale?
Deve comunicare ai propri fornitori che l’associazione, avendo solo codice fiscale, è legittimata a ricevere, come le persone fisiche, la fattura in formato cartaceo o in formato .pdf allegata ad una semplice e-mail. Non è obbligata ad attivare una PEC.
Dovrete quindi comunicare ai vostri fornitori che il codice identificativo è: 0000000 (ossia sette volte zero).
Il fornitore di beni/servizi emetterà una fattura elettronica che sarà trasmessa al Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate ma dovrà anche trasmettervi la fattura per posta ordinaria o inviarvi per posta elettronica il file in formato NON xml ma .pdf o altro formato.
Cosa deve fare un’associazione con partita iva?
L’iter prevede i seguenti step:
1) l’associazione predispone la FATTURA ELETTRONICA in formato .XML avvalendosi della procedura Compilazione Fattura Elettronica (software dell’Agenzia delle Entrate) o del servizio di una software house. Inserisce nella FATTURA oltre ai dati richiesti dal DPR IVA per le fatture, il codice del destinatario:
- se è un consumatore finale (persona fisica/asd con solo C.F.) il codice destinatario convenzionale “0000000” (sette volte 0);
- se è un cliente con P.IVA devo richiedere il relativo codice destinatario (canale di ricezione scelto o PEC);
2) appone sul file la FIRMA ELETTRONICA (non obbligatorio ma consigliato, obbligatoria per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione);
3) trasmette al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI) la fattura elettronica attraverso:
- PEC;
- Servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- Sistemi di cooperazione applicativa “web service” o “FTP” (software house);
4) lo SDI effettua il controllo (in particolare se c’è la firma elettronica ne verifica l’attendibilità) quindi «salva» la fattura nell’area riservata del CLIENTE presente sul sito dell’AdE e la trasmette – esclusivamente al cliente con P.IVA – attraverso:
- PEC;
- servizi informatici messi a disposizione dall’AdE;
- sistemi di cooperazione applicativa “web service” o “FTP” (software house);
5) lo SDI trasmette all’associazione che ha emesso fattura una ricevuta di:
- consegna;
- scarto (es: perché i dati forniti erano errati);
- attestante l’impossibilità di consegna (es: perché la PEC del cliente era intasata);
6) l’associazione trasmette alle persone fisiche/Associazioni con solo C.F. copia della fattura (in cartaceo o pdf);
7) l’associazione conserva la fattura elettronica autonomamente (es: attraverso il servizio della software house) o affida all’Agenzia delle Entrate l’onere di conservazione con delega.
Cosa dobbiamo fare se l’associazione ha partita iva in regime 398?
Qui le cose si complicano al posto di semplificarsi con l’emendamento all’articolo 10 del c.d. Decreto fiscale (D.L. 119/2018) in corso di conversione, che recita:
“Al comma 1, (dell’art. 10 n.d.r.) premettere i seguenti:
«01. All’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: ”il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: ”Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.
01-bis. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 di cembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari» “
L’associazione si trova pertanto a non dover emettere la fattura elettronica ed in particolare:
- se l’associazione non supera i 65 mila euro di entrate commerciali, potrà emettere ancora la fattura in formato cartaceo, a meno che non si tratti di prestazione di pubblicità/sponsorizzazione;
- se l’associazione non supera i 65 mila euro di entrate commerciali ma emette fattura per sponsorizzazione o pubblicità nei confronti di un soggetto titolare di partita iva (situazione, in questo caso, scontata) non la può emettere in formato cartaceo ma deve essere il cliente/committente ad emettere fattura elettronica al suo posto;
- se supera i 65 mila euro di entrate commerciali, sarà il cliente/committente titolare di partita iva a dover emettere la fattura elettronica al posto dell’associazione in regime 398.
Questa soluzione però porta più dubbi che risposte!
- Se l’associazione deve emettere fattura ad un’altra associazione in regime 398, chi provvede?
- La norma prevede che le associazioni in regime 398 “assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”: cosa significa? Che il cessionario o committente emette una fattura in mio nome e per mio conto oppure che il cessionario o committente emette un’autofattura da assoggettare al regime di inversione contabile da parte del cessionario/committente?
Se si tratta di autofatturazione, il cliente/cessionario non pagherebbe l’IVA all’associazione in regime 398, dovendo procedere all’autoliquidazione. Quindi l’associazione non riceverebbe quell’IVA di cui può trattenere il 50% in virtù del principio di detrazione forfettaria dell’imposta. L’impatto economico sarebbe significativo.
Questa interpretazione appare non percorribile in termini di tecnica legislativa (avrebbero dovuto quanto meno modificare la norma del Decreto IVA relativa all’autofatturazione) né coerente con l’impianto del regime 398. Ricordiamo infatti che le associazioni che optano per questo regime, proprio per non incorrere in questa situazione, sono state esonerate sia dallo SPLIT PAYMENT (Agenzia delle Entrate Circolare n. 15 del 13/04/2015) che dal REVERSE CHARGE (Agenzia delle Entrate Circolare n. 14 del 27 marzo 2015).
La norma non è chiara e bisogna verificare tra l’altro se i software che elaborano le fatture elettroniche prevedono la possibilità di emettere la fattura elettronica in nome e per conto … - Cosa succede se il cliente – nel rispetto del principio di inversione – emette una fattura indicando un importo diverso da quello contrattualmente convenuto? Prevale quanto indicato nel contratto e soprattutto quanto risulta dal pagamento tracciabile o prevale quanto indicato nella fattura elettronica? Quali sono i profili di responsabilità del cliente dell’associazione?
- Come si calcola il volume dei 65 mila euro? Importi fatturati o importi che concorrono alla formazione della base imponibile? (i rapporti convenzionati, ex art. 143 TUIR, con la Pubblica Amministrazione concorrono o meno alla formazione del plafond dei 65 mila? I contributi assoggettati a ritenuta ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973 sono da calcolare oppure no?)
- Posso scegliere di emettere fattura elettronica o sono vincolato alla norma di “semplificazione”?
- L’associazione in 398 deve fare qualcosa per la conservazione elettronica delle fatture emesse per suo conto dal cliente?
- Qualora il contribuente emetta fattura per una prestazione di servizi non connessa alle attività istituzionali e conseguentemente (Agenzia delle Entrate Circolare n° 18 del 1/8/2018) da assoggettare agli adempimenti e modalità di liquidazione delle imposte ordinarie, in relazione a tali prestazioni si configura l’obbligo di emissione diretta della fattura elettronica o la semplificazione è legata semplicemente all’opzione del regime 398?
- La disposizione nella formulazione dell’emendamento prevede che “Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 di cembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari”: cosa si intende con obbligo di registrazione? La registrazione dell’atto non è obbligatoria ma viene effettuata in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 Testo unico del 26/04/1986 n. 131.
- Permane l’obbligo di emissione di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni? Quali sono gli obblighi di conservazione connessi?
A ciò si aggiunge una valutazione di carattere generale: il cliente che già deve pagare l’associazione, vorrà ancora sobbarcarsi questo adempimento o preferirà rivolgersi altrove, in considerazione anche del fatto che il plafond dei 65.000 è sui ricavi complessivi e non sulla singola fattura che potrebbe essere anche di 200 o 300 euro?