Come modificare lo statuto delle associazioni di promozione sociale alla luce del Codice del Terzo settore?
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 20/2018, ha offerto alcuni chiarimenti utili per le associazioni che devono adattare il proprio statuto al Codice del Terzo settore.
I chiarimenti si rendono necessari in quanto ci potremmo trovare di fronte ad associazioni che:
- possono modificare lo statuto con semplice assemblea ordinaria in quanto:
a) inseriscono clausole introdotte dal Codice;
b) si avvalgono della facoltà di derogare – con lo statuto – rispetto a disposizioni opzionali introdotte dal Codice; - devono necessariamente modificare lo statuto con assemblea straordinaria in quanto, a parere del Ministero, non si ritengono sussistere le condizioni di cui sopra.
Qual è il termine entro cui modificare lo statuto?
Si ricorda che il termine di adeguamento statutario, originariamente fissato al 2/2/2019, è stato prorogato al 2/8/2019 per effetto del correttivo al Codice del Terzo settore (DLgs 105/2018) ed è necessario rispettarlo per mantenere la qualifica e per beneficiare così di continuità di regime fiscale agevolato.
Quanto costa la modifica dello statuto?
Al di là dell’eventuale costo di assistenza tecnica, l’associazione già iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale è esente dall’imposta di bollo (per il combinato disposto dell’art. 82, comma 5, e dell’art. 104, comma 1 del CTS) e non paga l’imposta di registro di € 200,00 (per il combinato disposto dell’art. 82, comma 3, e dell’art. 104, comma 1 del CTS) nel caso in cui le modifiche abbiano l’unico scopo “di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative”, mentre sarà necessario versare l’imposta nei casi in cui si apportano – necessariamente con assemblea straordinaria – modifiche di natura diversa.
Quali clausole deve – o può – contenere lo statuto di un’associazione di promozione sociale?
Il Ministero si è ovviamente soffermato sulle clausole contemplate dal Codice del Terzo settore (di seguito CTS) ma non bisogna dimenticare che si rende necessario anche implementare:
- quanto previsto dal codice civile[i]: le scarne disposizioni previste per le associazioni non dotate di personalità giuridica si limitano a rimettere la definizione dell’organizzazione interna alla volontà assembleare espressa nella redazione dello statuto. In assenza di puntuali indicazioni si rinvia, in via di interpretazione analogica, a quanto previsto per le associazioni dotate di personalità giuridica[ii];
- i vincoli previsti dall’articolo 148, ottavo comma, del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito TUIR) e dall’articolo 4 del DPR IVA (stesse clausole previste dal citato art. 148 TUIR) come condizione per accedere alle agevolazioni fiscali ivi contemplate. Anche nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo regime fiscale (ossia dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del Registro Unico del Terzo settore, previo parere favorevole della Commissione europea), sarà necessario in ogni caso continuare a rispettare tali precetti per accedere alle agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 del DPR IVA.
clausola |
presupposto |
modalità di eventuale modifica |
check |
Le organizzazioni di promozione sociale devono essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta[iii] |
Art. 35 CTS |
In Emilia-Romagna era già così |
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Le associazioni di promozione sociale devono essere costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale[iv] |
Art. 35 CTS |
vedi nota |
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Le attività di interesse generale devono essere dirette “in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi”: sembra pertanto necessario specificare che l’attività sia rivolta anche ai terzi ed ai famigliari dei soci quando invece in passato[v] poteva decidere se svolgere l’attività anche verso terzi. |
Art. 35 CTS |
Assemblea ordinaria |
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Lo statuto deve indicare in denominazione “associazione di promozione sociale” o l’acronimo APS[vi]. Tali enti potranno eventualmente inserire in denominazione anche la locuzione Ente del Terzo settore o ETS, ricordando che la spendita della qualifica di “Ente del Terzo settore” è subordinata all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore |
Art. 16 c.c. art. 35, comma |
Assemblea ordinaria |
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Lo statuto deve indicare la sede legale. Come chiarito dalla Regione Emilia-Romagna[vii], “Nell’atto costitutivo o nello statuto è sufficiente indicare il comune nel quale è posta la sede legale. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione ai registri occorrerà precisare nella modulistica l’indirizzo della sede legale, comprensivo della via e del numero civico. Le stesse disposizioni si applicano per le eventuali sedi secondarie. Per il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune non è richiesta la modifica dello statuto ma solo una comunicazione alla Regione e all’Agenzia delle Entrate. Sono pertanto soggetti a modifica i soli atti costituivi o statuti che contengono l’indirizzo completo della sede legale, ovvero quelli di enti che trasferiscono la loro sede legale in altro comune.” La Regione ha altresì ricordato che “Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, le sedi (…) delle associazioni di promozione sociale iscritte e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.” |
Art. 16 c.c. |
Già previsto |
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Viene indicato il patrimonio iniziale solo ed esclusivamente per i sodalizi che intendono chiedere la personalità giuridica |
Art. 21 CTS e art. 16 c.c. |
Già previsto |
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finalità ed attività |
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Si rende necessario specificare le finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale promosse, coerenti con le attività organizzate |
Art. 4 CTS |
Assemblea ordinaria |
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Si rende necessario indicare le attività realizzate, ricorrendo all’elenco di cui all’articolo 5 del DLgs 117/2017. Il Ministero evidenzia l’opportunità “che nello statuto medesimo siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività medesime”. A mero titolo esemplificativo, una associazione di promozione sociale potrebbe indicare come attività di interesse generale promossa l’organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale ma è opportuno specificare attraverso quali azioni realizzare l’attività (es: attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, corsi, mostre …). |
Art. 5 CTS |
Assemblea ordinaria |
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Si rende necessario specificare se il sodalizio intende esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del DLgs 117/2017. Il Ministero ha chiarito che nonostante la disposizione citata preveda che “Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano”, ciò non si traduce nella necessità di indicare in statuto un elenco puntuale delle attività diverse esperibili: “la loro individuazione potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell’ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza”. Con riferimento a tale aspetto, il Ministero distingue tra statuto che: |
Art. 6 CTS |
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a) non abbia previsto la possibilità di svolgere attività diverse |
Art. 6 CTS |
assemblea straordinaria |
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b) abbia previsto la possibilità di svolgere anche attività diverse senza specificare la natura secondaria e strumentale delle stesse |
Art. 6 CTS |
assemblea ordinaria |
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c) abbia previsto la possibilità di svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali senza indicare quali attività: sarà sufficiente prevedere qual è l’organismo deputato a deliberare in merito |
Art. 6 CTS |
assemblea ordinaria |
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soci |
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È necessario definire i criteri di ammissione ed esclusione dei soci |
art. 148 TUIR e art. 16 c.c. |
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È possibile disciplinare l’ammissione dei soci con modalità derogatorie rispetto a quanto previsto dal Codice del Terzo settore relativamente ai seguenti aspetti:
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art. 23 CTS |
assemblea ordinaria |
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Gli statuti dovranno rispettare l’assenza di limiti e discriminazioni nell’accesso e nella partecipazione alla vita associativa. Il Ministero chiarisce che “gli statuti non possono contenere alcuna disposizione non conforme al dettato della norma” per cui non sarà necessario specificarlo in statuto mentre sarà necessario modificare lo statuto del sodalizio che preveda clausole in contrasto con tale precetto in realtà già contemplato in passato[viii] |
Art. 35 CTS |
Assemblea ordinaria |
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Gli statuti dovranno espressamente contemplare la disciplina uniforme del rapporto associativo |
art. 148 TUIR |
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Gli statuti dovranno espressamente contemplare modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo |
art. 148 TUIR |
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Gli statuti dovranno espressamente escludere la temporaneità della partecipazione alla vita associativa |
art. 148 TUIR |
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Gli statuti dovranno espressamente prevedere che l’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. |
Art. 24 c.c. |
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Gli statuti dovranno espressamente prevedere che gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione |
Art. 24 c.c. |
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Gli statuti dovranno espressamente prevedere criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti |
art. 148 TUIR |
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Gli statuti dovranno espressamente prevedere i diritti e gli obblighi degli associati |
Art. 16 c.c. |
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Gli statuti dovranno espressamente contemplare, in capo ai soci e aderenti, il diritto di esaminare i libri sociali prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato |
art. 15 CTS |
assemblea ordinaria |
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organismi |
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Il CTS contempla la possibilità di subordinare il riconoscimento del diritto di voto alla circostanza che il socio abbia assunto tale qualifica da almeno tre mesi. Qualora non sia previsto nulla, il sodalizio è soggetto a questo vincolo che in realtà appare in contrasto sia con il divieto di temporaneità del vincolo associativo che con il principio di uniformità del rapporto associativo contemplati dalla normativa fiscale per accedere alle agevolazioni in materia di imposte dirette ed indirette[ix] per cui si consiglia di riconoscere in statuto il diritto di voto e qualsivoglia diritto in capo al socio dal momento della sua ammissione. |
art. 24 CTS ma art. 148 TUIR |
assemblea ordinaria |
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Gli statuti dovranno espressamente prevedere la sovranità dell’assemblea dei soci |
art. 148 TUIR |
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È possibile introdurre la partecipazione alle assemblee a distanza a condizione che sia possibile identificare le persone che partecipano all’adunanza |
Art. 24 |
assemblea straordinaria |
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È possibile prevedere la realizzazione di assemblee separate per le associazioni con un numero di soci pari o superiore a 500 |
Art. 24 |
assemblea straordinaria |
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Gli statuti devono espressamente prevedere il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile |
art. 148 TUIR |
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È possibile introdurre la disciplina dell’istituto della delega[x] nel rispetto del CTS (delega scritta, massimo tre deleghe per le associazioni con un numero di soci inferiore a 500 e 5 deleghe per quelle con numero di soci superiore) e sarà necessario modificare gli statuti che contemplano clausole difformi rispetto ai citati vincoli. Si ricorda l’istituto è altresì disciplinato dall’articolo 2372 del codice civile da cui si deducono i seguenti aspetti:
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Art. 24 CTS |
Assemblea ordinaria |
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Gli statuti devono espressamente indicare le competenze attribuite all’organo assembleare[xi]. All’interno dello statuto sarà necessario distinguere le competenze dell’assemblea ordinaria e quella straordinaria con i relativi quorum: in assenza di disposizioni specifiche troverà applicazione l’articolo 21 del codice civile[xii] e, in ogni caso, dovrà essere garantito che le modifiche statutarie siano adottate dall’assemblea con un quorum più elevato rispetto a quello ordinario; |
art. 25 CTS |
assemblea ordinaria |
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È necessario che lo statuto sia conforme alla disposizione che prevede che l’assemblea sia convocata dagli amministratori almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qual volta se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale |
Art. 20 c.c. |
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È necessario che lo statuto preveda espressamente per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione |
art. 148 TUIR |
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È necessario prevedere espressamente il principio di eleggibilità libera degli organi amministrativi |
art. 148 TUIR |
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È necessario che sia rimessa all’Assemblea la delibera relativa all’approvazione del bilancio e dell’eventuale bilancio sociale |
artt. 13 e 14 CTS e art. 16 c.c. |
assemblea ordinaria |
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È necessario prevedere espressamente l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; |
art. 148 TUIR |
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È possibile definire, in relazione agli amministratori, requisiti, appartenenza a categorie di soci, nonché l’eventuale individuazione di soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori[xiii]; |
art. 26 CTS |
assemblea straordinaria |
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È possibile definire funzioni, composizione, funzionamento dell’organo di amministrazione[xiv]. Si ricorda che, trovando applicazione l’articolo 2382 del codice civile, non potrà essere nominato amministratore, e se nominato decadrà dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; |
art. 26 CTS |
assemblea ordinaria |
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È necessario individuare chi ha il potere di rappresentanza ed il regime di conoscibilità di eventuali limitazioni |
art. 26 CTS |
assemblea ordinaria |
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È necessario disciplinare l’organo di controllo, in relazione al quale il Ministero distingue però le seguenti ipotesi: |
art. 30 CTS |
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a) il sodalizio che raggiunge i limiti dimensionali previsti dalla legge[xv] o non raggiunge tali limiti ma in statuto prevede che l’organo sarà nominato al verificarsi di tale condizione; b) il sodalizio dotato di patrimonio destinato ai sensi dell’articolo 10[xvi], |
art. 30 CTS |
assemblea ordinaria |
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c) il sodalizio che prevede che a tale organismo siano affidati anche i compiti di revisione legale dei conti (funzione non delegabile negli enti con patrimonio destinato ai sensi dell’articolo 10); |
art. 30 CTS |
Assemblea straordinaria |
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È necessario disciplinare l’organo di revisione legale, con riferimento al quale il Ministero distingue tra: |
art. 31 CTS |
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a) sodalizi che superano i limiti dimensionali b) altri Enti quando prevedano espressamente che l’organo sarà operativo esclusivamente al superamento dei citati limiti dimensionali; |
art. 31 CTS |
assemblea ordinaria |
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c) altri Enti con riferimento ai quali non si verificano le condizioni di cui sopra |
art. 31 CTS |
Assemblea straordinaria |
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natura non lucrativa |
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È obbligatorio prevedere espressamente che il patrimonio sia utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria e affermare la natura non lucrativa del sodalizio nel rispetto dell’art. 8 DLgs 117/2017[xvii] |
art. 8 CTS |
assemblea ordinaria |
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È necessario contemplare espressamente l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. |
art. 148 TUIR e art. 24 c.c. |
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È necessario affermare espressamente il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; |
art. 148 TUIR |
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È necessario disciplinare l’estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio |
Art. 16 c.c. e art. 21 CTS |
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È necessario disciplinare la devoluzione del patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall’organismo qualificato come competente dallo Statuto[xviii]. Il Ministero ricorda che la devoluzione avviene acquisito il parere dello stesso Ministero, oggi in virtù dell’art. 148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi che richiede che tale clausola sia espressamente indicata nello statuto, domani in virtù dell’art. 9 del DLgs 117/2017 |
Art. 9 CTS |
assemblea ordinaria |
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È necessario prevedere l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; |
art. 148 TUIR |
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disposizioni finali |
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Qualora i soci intendano precludere la possibilità di effettuare operazioni straordinarie quali trasformazioni, fusioni e scissioni, dovranno esplicitarlo nello statuto, altrimenti diviene possibile |
art. 98 CTS |
assemblea ordinaria |
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Non è invece obbligatorio, ma possibile, indicare in statuto i seguenti aspetti in quanto previsti dalla Legge ed immediatamente operativi:
- che il sodalizio può effettuare attività di raccolta fondi[xix];
- che i volontari siano assicurati (ex art. 18[xx] del DLgs 117/2017);
- che i soci possano denunciare all’autorità giudiziaria o all’organo di controllo il comportamento degli amministratori[xxi];
- che le associazioni di promozione sociale possono avvalersi delle risorse indicate dall’art. 36 del CTS[xxii].
Il Ministero non ha chiarito il rapporto tra l’articolo 35, ai sensi del quale “Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati” ed il successivo articolo 36 ai sensi del quale “in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.”
Se l’associazione può qualificarsi come di promozione sociale provando che il numero delle risorse umane è inferiore al 5% del totale dei soci ma non può dimostrare che l’attività sia svolta prevalentemente con l’apporto dei soci e aderenti a titolo volontario, la qualifica di APS può essere messa in discussione?
NOTE
[i] Art. 3 “2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione”.
[ii] Art. 16 codice civile “L’ atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.”
Art. 20 codice civile “L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale”.
Art. 21 codice civile “Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati”.
Art. 22 codice civile “Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori”.
Art. 24 codice civile “La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto.
L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione”.
[iv] Non è un vincolo statutario ma esclusivamente sostanziale. Si possono iscrivere nel Registro delle associazioni di promozione sociale le associazioni costituite dopo il 2/8/2017 solo ed esclusivamente se nell’atto costitutivo sono presenti come soci fondatori sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 35, comma 1bis, del Dlgs 117/2017 “1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo”.
[v] La legge 383/2000 prevedeva infatti che “1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.”
[vi] Art. 35 “5. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS. L’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.”
[viii] Art. 35 “2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.”
[x] Art. 24 “3. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.”
[xi] Art. 25 “1. L’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.”
[xiii] Art. 26 “3. L’atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l’articolo 2382 del codice civile.
4. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all’articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell’ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, riservata all’assemblea.”
[xiv] Art. 26 “1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo.
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.”
[xv] Art. 30 “2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità”.
3. L’obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.”
[xvi] Art. 10 “1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.”
[xvii] Art. 8 “1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
[xviii] “1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.”
[xix] Art. 7 “1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore”.
[xx] Art. 18 “1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”.
[xxi] Art. 29 “1. Almeno un decimo degli associati, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.
2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo deve agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del codice civile.
3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3”.
[xxii] Art. 36 “1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.”