La fattura elettronica e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nel corso del confronto tra Agenzia e Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili del 15 gennaio scorso, sono emersi importanti chiarimenti rispetto al tema della fattura elettronica (FE).
Per maggiori informazioni si rinvia alla lettura integrale del documento, consultabile sul sito dell’ordine.
Cosa deve fare un’associazione che ha solo codice fiscale?
Deve comunicare ai propri fornitori che l’associazione, avendo solo codice fiscale, è legittimata a ricevere, come le persone fisiche, la fattura in formato cartaceo o in formato .pdf allegata ad una semplice e-mail. Non è obbligata ad attivare una PEC.
Dovrete quindi comunicare ai vostri fornitori che il codice identificativo è: 0000000 (ossia sette volte zero).
Il fornitore di beni/servizi emetterà una fattura elettronica che sarà trasmessa al Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate ma dovrà anche trasmettervi la fattura per posta ordinaria o inviarvi per posta elettronica il file in formato NON xml ma .pdf o altro formato.
Qualora abbiate ricevuto la fattura a mezzo PEC, l’Agenzia in ogni caso esclude che siate obbligati alla conservazione elettronica. Sarà sufficiente quindi conservare la fattura in formato cartaceo o pdf.
Cosa dobbiamo fare se l’associazione ha partita iva in regime 398?
Le seguenti osservazioni, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, riguardano non solo le associazioni sportive dilettantistiche ma tutti i soggetti che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/1991, ed evidenziano le seguenti situazioni:
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se l’associazione non supera i 65.000 euro di ricavi commerciali:
- emette la fattura in cartaceo/pdf salvo che non decida di ricorrere alla fatturazione elettronica;
- può ricevere la fattura dei propri fornitori in cartaceo/pdf o avvalersi della fatturazione elettronica anche per il ciclo passivo;
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se l’associazione supera i 65.000 euro di ricavi commerciali può scegliere alternativamente se:
- assicurarsi che sia il cliente (se titolare di partita IVA e non esonerato dall’obbligo di emissione FE) ad emettere la fattura elettronica (tipo documento TD1) in suo nome e per suo conto. Questo significa che il cliente non deve emettere un’autofattura ma deve indicare nella fattura i seguenti dati:
– nella sezione “cedente/prestatore” i dati dell’associazione in ‘398 (partita iva e altri dati anagrafici), specificando CC in quanto fattura emessa dal cessionario/committente;
– nella sezione “cessionario/committente” i dati del cliente che sta emettendo la fattura.
Ne consegue che l’associazione riceve il compenso pattuito unitamente all’IVA che andrà a liquidare secondo quanto previsto dalla Legge ‘398.
Il Sistema di interscambio non effettua alcun controllo sulla fattura emessa in nome e per conto: di essa è responsabile unicamente il soggetto obbligato ad emetterla. Bisognerà pertanto verificare che il cliente esponga correttamente i dati nella fattura emessa in proprio conto, accreditandosi al portale FATTURE E CORRISPETTIVI dell’Agenzia delle Entrate e stipulando la convenzione per la conservazione delle FE.
Nulla cambia inoltre in termini di registrazione della fattura che risulterà quindi ATTIVA per l’associazione e PASSIVA per il cliente; - emettere direttamente fattura elettronica (soluzione probabilmente molto più semplice).
- assicurarsi che sia il cliente (se titolare di partita IVA e non esonerato dall’obbligo di emissione FE) ad emettere la fattura elettronica (tipo documento TD1) in suo nome e per suo conto. Questo significa che il cliente non deve emettere un’autofattura ma deve indicare nella fattura i seguenti dati:
Rispetto alle fatture da ricevere, potrà scegliere se:
- indicare al fornitore solo la partita IVA oppure specificare il codice fiscale, nel caso di acquisti inerenti alle attività istituzionale, e la partita IVA in caso di acquisti inerenti alle attività commerciali. Si tratta esclusivamente di una opzione da esercitare qualora l’associazione ritenga che sia funzionale alla distinzione contabile tra i costi istituzionali e commerciali sostenuti;
- richiedere che la fattura sia trasmessa anche in formato cartaceo o in formato pdf quando riguarda acquisti inerenti alle attività istituzionale e richiedere le FE, trasmesse attraverso il sistema di interscambio, per gli acquisiti inerenti alle attività commerciali.
Bologna, 18/01/2019