Nota informativa n. 16/B del 5/04/2023
Il Codice del terzo settore assicura la possibilità di acquisire la personalità giuridica non più attraverso un atto concessorio, come previsto dal DPR 361/2000, ma attraverso la verifica da parte del notaio della sussistenza dei requisiti statutari e patrimoniali, andando a quantificare compiutamente questi ultimi con riferimento alle associazioni e alle fondazioni.
Ma come è necessario predisporre l’atto notarile?
Rispetto alla verifica della consistenza patrimoniale sia il notariato che il Ministero del Lavoro si sono già espressi, ma è necessario che nell’atto il notaio attesti l’aver verificato la sussistenza dei requisiti statutari?
La risposta è no secondo il Consiglio notarile di Milano la cui Commissione terzo settore si è espressa con la Massima n. 14 del 15 marzo 2023.
L’obbligo di effettuare tale verifica è espressamente contemplato dall’art. 22 CTS, dagli articoli 16, 17, 18 e 20, comma 4 (che rinvia al predetto art. 16), dal decreto ministeriale n. 106/2020 e da documenti di prassi del Ministero del Lavoro (circolare n. 9/2022) e in nessuno di questi atti, neppure nei documenti di prassi, viene previsto il dovere del Notaio di dichiarare espressamente di aver effettuato la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dal CTS. Quando la Legge ha voluto imporre al Notaio di inserire nell’atto determinate menzioni l’ha fatto chiaramente.