Nota informativa n. 17/B del 5/04/2023
La previsione di requisiti di ammissione nelle associazioni ETS implica una violazione del principio di democraticità?
L’omessa iscrizione del RUNTS implica una responsabilità in capo alla Regione, al Ministero o ad entrambi?
Su questi temi interviene il TAR Veneto, con la sentenza n. 368 pubblicata il 24/03/2023, a seguito del diniego di iscrizione nel RUNTS fondato sulle seguenti circostanze:
- l’Associazione non possiederebbe il carattere aperto, proprio degli enti del terzo settore: sarebbero infatti legittimati ad aderire ad essa soltanto le università e gli istituti di istruzione superiore;
- l’Associazione non potrebbe assumere la qualifica di ente del terzo settore preclusa non solo alle “amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” ma anche agli “enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti” tra cui le Università.
Il TAR concorda con l’associazione non ravvedendo le eccezioni mosse dall’ufficio del RUNTS.
In primo luogo, si osserva che con la locuzione “carattere aperto”, riferita alle associazioni, si fa essenzialmente riferimento all’attitudine di tali enti di accogliere nuovi membri, senza restrizioni o limiti ideologici, politici, religiosi o di qualsiasi altra natura, ossia senza alcuna discriminazione che ne comprometta la struttura democratica e partecipativa. Ciò non implica l’impossibilità di prevedere requisiti di ammissioni che sono sostanzialmente dirette ad assicurare la partecipazione di soggetti accomunati dall’essere tutti portatori di interessi omogenei con quelli perseguiti dell’Associazione. “In questo senso, dunque, la disciplina dei requisiti di accesso non assume alcuna evidente valenza discriminatoria, essendo piuttosto orientata a garantire in termini del tutto ragionevoli la comunione e la conservazione tra gli associati degli alti scopi assegnati all’Ente, così da assicurare che le nuove adesioni si pongano in armonia con essi e favoriscano, piuttosto che compromettere, lo sviluppo delle attività di ricerca e formazione”.
Questo principio dovrebbe risolvere i dubbi/contestazioni in merito alla previsione, per esempio, del requisito di identità di genere per le associazioni che si occupano a vario titolo di donne.
In secondo luogo, l’associazione conta tra i soci tre università italiane a fronte di settantuno istituzioni straniere aderenti per cui il problema del controllo da parte di pubbliche amministrazioni non si pone.
Per concludere il TAR accoglie l’eccezione del Ministero del Lavoro che ha contestato la sussistenza della sua legittimazione passiva in quanto estraneo al gravame e ai suoi effetti diretti: non vengono infatti impugnati provvedimenti, decisioni ovvero atti regolamentari e circolari esplicative emessi dal Ministero e “l’adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione nel RUNTS risultano assegnati alla sola competenza delle Regioni, tramite i rispettivi uffici, sulla base di un criterio esclusivamente territoriale senza alcun coinvolgimento del Ministero e delle sue articolazioni territoriali”.