Nota informativa n. 21/B del 27/04/2023
Il Codice del terzo settore disciplina il rapporto di convenzione tra Pubblica Amministrazione e organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale subordinandolo all’anzianità di iscrizione del sodalizio nel Registro unico nazionale del terzo settore di almeno sei mesi.
Cosa succede alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che sono trasmigrate nel RUNTS e che quindi erano iscritte nei previgenti registri?
Il problema si è posto perché nei bandi emanati da diverse amministrazioni locali il periodo di sussistenza del requisito verrebbe considerato con decorrenza dalla sola data di iscrizione al RUNTS senza tener conto di eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.
Al quesito risponde il Ministero del Lavoro con la Nota n. 2904 del 3/3/2023.
Ebbene il Dicastero evidenzia che il requisito dell’anzianità minima di iscrizione al RUNTS è diretto ad assicurare – in via generale ed astratta – la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell’ente che intende partecipare alle procedure comparative poste in essere dalle amministrazioni. La circostanza che il sodalizio fosse già iscritto nei previgenti registri risponde a tale necessità. A ciò si aggiunge la circostanza che gli articoli 101, comma 3, e 54, comma 4, del Codice prevedono che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, nelle more del suo funzionamento, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ai registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale. L’articolo 54, comma 4 del Codice dispone inoltre che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi. Alle convenzioni possono pertanto partecipare le ASD e le ODV che risultano ancora impegnate nel percorso di trasmigrazione per richiesta di integrazione documentale.
Questo non vale però per le ONLUS che si iscrivono nel RUNTS sezione APS o ODV: in questo caso il Ministero ritiene infatti che il termine di anzianità dei sei mesi decorre solo dalla data di iscrizione al RUNTS, ulteriore elemento da valutare per le realtà che stanno ancora riflettendo sull’iscriversi ora al RUNTS o attendere ancora.