Nota informativa n. 34/B del 14/07/2023
La risposta è no, a loro si applica l’articolo 14 del Codice del terzo settore ai sensi del quale il bilancio sociale è obbligatorio solo quando hanno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la nota n. 8017 del 3/7/2023.
Con riferimento al bilancio sociale degli enti filantropici l’art. 39 del Codice del terzo settore si limita ad affermare che “Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche”: la disposizione non introduce pertanto l’obbligo di redazione del bilancio sociale per tutti gli enti filantropici indipendentemente dalle loro dimensioni, come previsto invece nel caso delle imprese sociali e dei centri servizi volontariato, ma la necessità di inserirvi (ove l’ente rientri, per dimensioni, nella previsione generale) uno specifico contenuto che tiene conto “della natura dell’attività esercitata”, di carattere erogativo a sostegno di categorie svantaggiate o attività di interesse generale.