5xmille 2019: al via la presentazione delle domande

È possibile presentare l’istanza del 5xmille 2019 fino al 7 maggio: eventuali ritardatari potranno farlo entro il 30 settembre ma pagando la sanzione di 250 euro.

È possibile presentare l’istanza del 5xmille 2019 fino al 7 maggio: eventuali ritardatari potranno farlo entro il 30 settembre ma pagando la sanzione di 250 euro.

 

1. Le organizzazioni già inserite nell’elenco degli iscritti permanenti.

Non sono interessate da tale scadenza le organizzazioni che risultano iscritte nell’elenco degli iscritti permanenti.

Per sapere se la vostra organizzazione risulta iscritta è possibile consultare l’elenco alla pagina
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/archivio/archivio+5permille/elenco+permanente+degli+iscritti

Per chi risulta iscritto è necessario verificare se è cambiato il Presidente/legale rappresentante precedentemente indicato nella domanda: in tal caso si rende infatti necessario inviare il modello di dichiarazione sostitutiva entro il primo luglio alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente ovvero al CONI regionale, se si tratta di una associazione che ha richiesto il cinque per mille in qualità ASD.

Per la compilazione di questo modello è necessario disporre delle seguenti informazioni:

  1. data dell’assemblea elettiva;
  2. data in cui il sodalizio risulta iscritto alla ripartizione del contributo del 5 per mille;
  3. data e numero di iscrizione del sodalizio nel Registro/Albo…………………..tenuto da …………………………………………….. che garantisce l’accesso al beneficio.

 

2. Chi presenta invece la domanda per la prima volta o comunque non risulta nell’elenco degli iscritti permanenti?

Presenta entro il 7 maggio l’istanza in via telematica utilizzando l’apposita modulistica supportata dalle relative istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

a. Chi può presentarla?

Per l’anno finanziario 2019, il 5 per mille è destinato a sostegno delle seguenti finalità:

1)     enti del volontariato, intendendo tali:

  • organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991,
  • Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997),
  • cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991,
  • organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014),
  • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997,
  • associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997,
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000),
  • associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997,

2)     finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università,

3)     finanziamento agli enti della ricerca sanitaria,

4)     sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente,

5)     sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI (o meglio affiliate ad una Federazione, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) quando al suo interno sia presente il settore giovanile e sia svolta prevalentemente una delle seguenti attività:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
  • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
  • avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

indicando il numero o codice di affiliazione in luogo del numero di iscrizione in considerazione che il nuovo applicativo “Registro 2.0” non prevede l’assegnazione del “numero di iscrizione al Registro”, come indicato dal CONI;

6)     finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il DPCM 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme,

7)     sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172).

 

b. Gli adempimenti successivi per chi presenta la domanda nel 2019

I legali rappresentanti degli enti iscritti devono spedire entro il 1° luglio 2019 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

La dichiarazione deve essere inviata:

a)     se si tratta di un ente del volontariato, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle Direzioni Regionali , riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2019” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità;

b)     se si tratta di una associazione che ha presentato l’istanza come ASD, all’Ufficio del Coni regionale territorialmente competente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

 

L’Agenzia delle Entrate ricorda iter e scadenze!

Descrizione

Enti del volontariato

Associazioni sportive dilettantistiche

Inizio presentazione domanda d’iscrizione

3 aprile 2019

3 aprile 2019

Termine presentazione domanda d’iscrizione

7 maggio 2019

7 maggio 2019

Pubblicazione elenco provvisorio

14 maggio 2019

14 maggio 2019

Richiesta correzione domande

entro il 20 maggio 2019

entro il 20 maggio 2019

Pubblicazione elenco aggiornato

entro il 25 maggio 2019

entro il 25 maggio 2019

Termine presentazione dichiarazione sostitutiva

1° luglio 2019 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate

1° luglio 2019 agli uffici territoriali del Coni

Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali

30 settembre 2019

30 settembre 2019