In passato le organizzazioni non governative già riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, erano state qualificate come ONLUS senza dover modificare lo statuto: ci si è chiesti quindi se fosse possibile assumere la qualifica di Ente del Terzo settore senza dover procedere con la modifica statutaria atteso che viene previsto che le ONG già riconosciute idonee sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.
Sul tema è intervenuto il Ministero del Lavoro con la nota del 22 maggio 2019 chiarendo che:
- la necessità di modificare lo statuto è connessa all’eterogeneità delle forme organizzative assunte dalle organizzazioni non governative;
- la modifica dello statuto potrà essere operata con i quorum semplificati dell’assemblea ordinaria per ONLUS/APS/ODV quando le modifiche attengano esclusivamente a requisiti obbligatori o derogatori introdotti dal Codice del Terzo Settore, conformemente a quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella nota 20/2018;
- mentre per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri è prevista la migrazione nelle rispettive sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le ONLUS dovranno presentare istanza di iscrizione nel RUNTS ed il Decreto istitutivo del RUNTS dovrebbe disciplinare anche il relativo percorso. È in ogni caso fatta salva l’applicazione delle disposizioni fiscali di settore fino all’entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali (ossia dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del RUNTS a condizione che sia stato acquisito parere favorevole da parte della Commissione europea) purché il sodalizio proceda con la modifica statutaria nel termine del 3 agosto 2019.