Art bonus ed erogazioni indirette

Nota informativa n. 4 del 19/02/2024

Nota informativa n. 4 del 19/02/2024

È possibile garantire ai donatori l’accesso all’ART BONUS se le erogazioni liberali sono effettuate ad un ente filantropico – ente del terzo settore che ha come scopo quello di sostenere il Teatro, fondazione liricosinfonica, che svolge attività nello spettacolo?

In cosa consiste l’ART BONUS?

L’ART BONUS è un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Tale credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
A prevederlo è l’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari dell’Agenzia delle entrate del 31/7/2014, n. 24/E e del 28/12/2023, n. 34/E.

La risposta è negativa
Sebbene la Fondazione Teatro possa considerarsi anche l’unico beneficiario delle iniziative promosse dall’Istante, non è possibile giungere all’immediata conclusione che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività dell’Istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro trattandosi pur sempre di due soggetti distinti e autonomi. Né tantomeno le attività poste in essere statutariamente dall’Istante possono ricondursi a mera attività di intermediazione tra donatori e beneficiario finale. Pertanto, le erogazioni effettuate dai donatori nei confronti dell’Istante non possono considerarsi erogazioni liberali destinate a sostenere la Fondazione Teatro.