Il “promemoria per una associazione di promozione sociale”: il bilancio redatto secondo il criterio di cassa

Nota informativa n. 9 del 4/4/2024

Le associazioni sono chiamate ad approvare il bilancio nel termine indicato in statuto. Con riferimento alle ONLUS l’art. 22 bis del DPR 600/1973 impone l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mentre negli altri casi, in assenza di una espressa indicazione statutaria, è possibile applicare in via analogica quanto previsto per le società, ossia approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere anche il più ampio termine di 180 giorni, specificando i motivi che possono giustificare la dilazione del termine.

Ad oggi le uniche realtà che dispongono di uno schema di bilancio sono gli enti del terzo settore anche se esistono disposizioni, nazionali e regionali, che hanno contemplato l’onere di riclassificare il bilancio nel rispetto delle necessità di trasparenza espresse dalla Pubblica Amministrazione, soprattutto in ragione dell’erogazione di contributi.

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Il “promemoria per una associazione di promozione sociale”:
il bilancio redatto secondo il criterio di cassa
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