Nota informativa n. 16 del 28/5/2024
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 115/2024, conferma la possibilità per le associazioni di promozione sociale (APS) di non versare le imposte dirette e l’iva sui corrispettivi specifici versati da persone iscritte alle attività associative in quanto tesserate ad una associazione nazionale a cui l’APS risulta affiliata, senza che siano anche associati all’associazione di base. In questo caso, non trattandosi di associati ma di meri iscritti, non è loro garantito il diritto di voto. L’indicazione è conforme a quanto già evidenziato in passato dall’agenzia delle entrate con la Circolare 18/2018. Il quesito nasce nello specifico con riferimento ad associazioni che svolgono attività educative verso minori.
Si ricorda che il riconoscimento del diritto di voto in capo all’esercente la potestà genitoriale dell’associato minorenne nasce dall’impossibilità per il minore di esercitare il diritto di voto – se non con riferimento a delibere che non determinino forme di responsabilità patrimoniale a suo carico – e dalla circostanza che la Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 2322) e successivamente il Ministero del Lavoro (Nota n. 1309 del 6/2/2019) hanno affermato l’assenza di democraticità nei sodalizi che non garantiscano questa rappresentanza.
Resta quindi da verificare, caso per caso, se l’ente affiliante preveda o meno la possibilità che sia richiesto il tesseramento di una persona che non sia legata da un rapporto associativo con l’affiliata e che sia quindi possibile svolgere l’attività nei confronti di fruitori di servizi esclusivamente legati dal rapporto di tesseramento con l’ente nazionale.