Nota informativa n. 22 del 2/07/2024
Può accedere ai benefici fiscali del superbonus un ente che aveva i requisiti qualificatori di una ONLUS ma non si è mai iscritto alla relativa anagrafe e che intende iscriversi al RUNTS?
La risposta (n. 138/2024) fornita dall’Agenzia delle entrate è negativa atteso che la detrazione si applica agli interventi effettuati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano non essendo sufficiente la sussistenza dei requisiti qualificatori in quanto è l’iscrizione nella relativa anagrafe e registri che ha effetti costitutivi del relativo status (in tal senso Agenzia delle entrate, circolare n. 23/E del 2022).
In base al quadro normativo l’Agenzia ritiene, pertanto, che l’iscrizione al RUNTS, per le ONLUS con la ”trasformazione” in ETS e per le ODV e le APS, mantenendo la stessa qualifica, non osta alla fruizione del Superbonus e consente l’applicazione della modalità di calcolo di cui al comma 10 bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel rispetto delle condizioni e requisiti ivi previsti.
Diversamente, un ente iscritto al RUNTS che, pur possedendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’iscrizione alla predetta Anagrafe delle ONLUS non si sia iscritto acquisendone la relativa qualifica, non può accedere al Superbonus in quanto, come chiarito, la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 del citato articolo 119 non richiama gli Enti del Terzo Settore.