Nota informativa n. 28 del 23/09/2024
Sul tema è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 11508 del 8/8/2024.
Si ricorda che gli enti del terzo settore devono qualificarsi come organizzazioni senza scopo di lucro soggettivo, ossia come enti a cui è inibita la ripartizione di eventuali utili di gestione tra gli associati o i partecipanti alla vita dell’ente, essendo viceversa pienamente ammissibile il c.d. lucro oggettivo, cioè, il conseguimento di un avanzo di gestione, che dovrà essere riutilizzato dall’ente per rifinanziare le proprie attività statutarie e conseguire le finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale a cui tali attività sono rivolte.
Il Codice del terzo settore prevede che il patrimonio di un ETS che, per qualsiasi ragione, cessa di esistere o di esistere come ETS, debba essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente.
Alle predette ipotesi di estinzione o scioglimento deve essere assimilata inoltre l’ipotesi dell’ente cancellato dal RUNTS, anche su istanza dell’ente, che continua ad operare ai sensi del Codice civile, per il quale l’obbligo devolutivo non investe l’intero patrimonio residuo dell’ente, ma è limitato all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente medesimo è stato iscritto al RUNTS, mantenendo pertanto il patrimonio eventualmente preesistente a tale iscrizione.
Il Ministero chiarisce che per gli enti trasmigrati nel RUNTS in quanto iscritti nei preesistenti registri ODV e APS nonché provenienti dall’anagrafe delle ONLUS, il patrimonio assoggettato all’obbligo di devoluzione comprenderà anche quello accumulato dall’ente in virtù della pregressa qualifica.
Per tutti gli altri ETS non provenienti dai pregressi registri, l’incremento patrimoniale sarà calcolato a partire dalla data di iscrizione al RUNTS.
Si ricorda inoltre che non integra un’ipotesi di cancellazione dal RUNTS la c.d. migrazione di un ente da una ad altra sezione del RUNTS stesso (ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del CTS e dell’articolo 22 del D.M. n. 106/2020), in quanto la fattispecie in questione presuppone il mutamento della qualificazione soggettiva dell’ente (ad esempio da APS a ETS), che comunque permane all’interno del perimetro del Terzo settore.
Sul tema si segnala la precedente nota n. 6710 del 30 aprile 2024, con particolare riguardo alla perimetrazione della platea degli enti beneficiari della devoluzione.