Cosa succede se non modifichiamo lo statuto entro la scadenza del 30 giugno 2020? A rispondere interviene l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 89/E del 25 ottobre 2019, sollecitata dal Forum Nazionale del Terzo Settore.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’Agenzia delle Entrate tali associazioni continuano a beneficiare dei regimi fiscali agevolati previsti dalle normative di settore anche nel caso in cui non provvedano a modificare lo statuto entro il 30 giugno 2020, in continuità con i chiarimenti offerti già dal Ministero del Lavoro con le Circolari 20/2018 e n. 13 del 31/5/2019.
Questo è garantito per APS, ODV nonché ONLUS fino all’entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali, ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sui tali regimi e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS. Tutto ciò a condizione che ovviamente le organizzazioni in questione siano in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalle rispettive Leggi di settore.
Tale conclusione – scrive l’Agenzia delle Entrate – è confermata dall’articolo 5 sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in base al quale “le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice”.