Il 31 dicembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale gli importi aggiornati delle spese di trasferta secondo i parametri ACI.
Sul sito dell’ACI è possibile usufruire di un servizio di calcolo che prende in considerazione la categoria di veicolo (autovettura, ciclomotore, fuoristrada/SUV, motociclo, autofurgone), la marca e la tipologia di veicolo nonché l’alimentazione.
La loro applicazione è necessaria quando vengono riconosciuti i rimborsi ai collaboratori ed ai volontari per le trasferte effettuate nell’interesse dell’associazione.
L’associazione può eventualmente riconoscere lo stesso importo a chilometro a tutti, prescindendo dalle Tabelle ACI e pertanto dalla tipologia di veicolo utilizzato, a condizione che tali importi siano inferiori a quelli indicate nelle citate Tabelle (a titolo esemplificativo 0,30 a chilometro è stato qualificato come importo inferiore).
Si evidenzia che il rimborso della trasferta dovrà essere sempre debitamente documentato, specificando quindi anche la causale della trasferta per qualificarla come spesa effettuata nell’interesse dell’associazione.
In assenza di idonea documentazione, l’importo sarà considerato reddito imponibile (e pertanto da assoggettare a ritenuta fiscale) ovvero per i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche, cori, bande e filodrammatiche sarà imputato al compenso/rimborso forfettario contemplato dall’art. 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico sui redditi andando così a concorrere al plafond annuo complessivo di euro 10.000, alla cui erogazione conseguono i relativi adempimenti fiscali.