I comitati possono essere enti del terzo settore? Qual è la relativa disciplina?

Nota informativa n. 44 del 27/3/2025

Nota informativa n. 44 del 27/3/2025

Anche i comitati possono assumere la qualifica di ente del terzo settore nonostante non siano espressamente menzionati nel Codice in quanto comunque riconducibili tra “…gli altri enti di diritto privato diversi dalle società” che perseguono, “senza scopo di lucro, […] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”.

Trattasi infatti di una organizzazione con finalità altruistica e di interesse generale che non persegue scopo di lucro mentre non si considera preclusiva la sua natura tendenzialmente temporanea e transitoria atteso che il CTS prevede espressamente tra i contenuti dell’atto costitutivo delle associazioni e fondazioni del Terzo settore l’eventuale previsione della durata dell’ente, ammettendosi pertanto la configurabilità di un ETS avente un orizzonte temporale delimitato.

Interviene così il Ministero del lavoro che, con la circolare n. 5 del 26/03/2025, ha offerto chiarimenti rispetto all’applicabilità dell’art. 22 del codice del Terzo settore ai comitati.

Rispetto alla sezione del RUNTS in cui iscrivere il Comitato si individua quella residuale: sicuramente non può assumere la qualifica di organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale e rete associativa in quanto tutte costituite in forma associativa. Anche gli enti filantropici possono essere costituiti esclusivamente in forma di associazione o di fondazione. Si evidenzia che non devono essere confusi con i comitati ex art. 39 c.c. i livelli territoriali che in alcune associazioni complesse sono denominati “Comitati” pur avendo a loro volta natura giuridica di associazioni.

Rispetto alla disciplina applicabile, il Ministero conferma la possibilità per i comitati enti del terzo settore di acquisire la personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore ancorché la disposizione faccia riferimento esclusivamente alle associazioni e fondazioni. Rispetto al patrimonio minimo richiesto il Ministero, prendendo in considerazione la specificità del comitato nell’essere un sodalizio teso a raccogliere, gestire, conservare e destinare fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista per le fondazioni.

In merito alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, il Ministero ricorda si devono ritenere attribuiti all’ ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l’articolo 42 del Codice civile conferisce all’autorità governativa. L’autorità governativa potrà quindi individuare una destinazione diversa o ulteriore rispetto a quella originariamente contemplata nell’atto costitutivo o nello statuto, ove essa non sia più concretamente attuabile.