Nota informativa n. 35 del 3/09/2020
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 25 del 20 agosto 2020, ha confermato la possibilità per gli enti non commerciali di beneficiare delle agevolazioni IRAP legate al COVID e definite dall’articolo 24 del DL Rilancio.
Si ricorda che per enti non commerciali si intendono “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale”, tra cui si annoverano le associazioni, i comitati e le fondazioni.
Per tutti gli enti non commerciali, a prescindere dalla circostanza che siano, o meno, titolari di partita IVA, non è quindi dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Se il sodalizio ha partita IVA, l’esonero dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 e della prima rata dell’acconto dovuto per la medesima imposta in relazione al periodo d’imposta 2020, è subordinato alla circostanza che i ricavi conseguiti nell’esercizio precedente non siano superiori a 250 milioni di euro.
Per quanto concerne i sodalizi titolari di solo codice fiscali e per la parte di IRAP che gli ENC titolari di partita IVA calcolano con il metodo «retributivo», non trova invece applicazione il vincolo dei ricavi.