Nota informativa n. 40 del 21/09/2020
Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 9313 del 16 settembre 2020 alla cui lettura integrale si rinvia, esprime perplessità ritenendo preferibile l’organo collegiale in quanto garantisce la democraticità associativa.
D’altro canto, il Codice del Terzo Settore rinvia, sì, al codice civile ma in quanto compatibile e non rinvia genericamente a tutte le disposizioni relative al diritto societario ma lo fa espressamente con riferimento ad alcune disposizioni relative al conflitto di interessi, alla responsabilità degli amministratori, alle cause di ineleggibilità e decadenza degli stessi. Anche la circostanza che il Codice abbia espressamente previsto che l’Organo di controllo potesse essere monocratico fa ritenere che se avesse voluto affermare tale principio anche con riferimento all’Organo amministrativo, lo avrebbe esplicitato.