Nota informativa n. 44 del 31/10/2020
Sul tema è intervenuto il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 10980 del 22 ottobre 2020, chiarendo che non si configura tale necessità. Se si tratta di un’associazione senza personalità giuridica non è necessario, a meno che non si tratti di una impresa sociale nel qual caso è sempre richiesta la forma dell’atto notarile (art. 5 comma 1 del d.lgs. 112/2017).
Si ricorda che il Codice civile, all’art. 14, prevede che le associazioni riconosciute (e le fondazioni) siano costituite per atto pubblico mentre per le associazioni non riconosciute nulla si dice se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati (36, c. 1, c.c.).
Al di fuori di tali casi, non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto con atto pubblico in assenza di una specifica prescrizione normativa, possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata: troveranno infatti applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti, ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma, e di conservazione degli stessi.
Ciò a condizione, beninteso, che attraverso l’atto costitutivo o lo statuto in vigore gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie: se la prescrizione di una specifica forma non sia rinvenibile nella legge ma risulti comunque dagli accordi tra gli associati, deve comunque, per effetto del citato articolo 36 c.c., ritenersi necessario il ricorso all’atto pubblico.
La scrittura privata può assumere inoltre la forma di scrittura privata registrata allorquando i soci non si limitano a mettere per iscritto gli accordi associativi ma vogliono dare data certa all’atto.
La forma della scrittura privata registrata è espressamente richiesta da alcune normative di settore con riferimento a:
1) enti non commerciale di tipo associativo che ambiscono a fruire di alcune agevolazioni fiscali, l’art. 148, ottavo comma, del TUIR;
2) associazioni sportive dilettantistiche ai fini della iscrivibilità del sodalizio nel Registro CONI;
3) Enti del Terzo Settore ai fini dell’iscrivibilità dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del recente DM 15/9/2020.