Riforma del Terzo Settore: i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 recante il Codice del Terzo settore (di seguito CTS).

Il provvedimento prevede l’abrogazione della Legge 383/2000, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” intervenendo su aspetti quali:

  • i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale,
  • la fiscalità dei ricavi delle associazioni di promozione sociale e
  • le modalità di determinazione del reddito.

Il primo elemento innovativo nella disciplina offerta dal Codice alle associazioni di promozione sociale è dato dalla valorizzazione del volontariato e dal contingentamento delle possibili risorse umane retribuite, ciò in un ottica di armonizzazione della disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, indicata come obiettivo dalla Legge delega.

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Si evidenzia come nella precedente formulazione i collaboratori retribuiti potevano essere impegnati in qualsiasi attività organizzata dall’associazione di promozione sociale, ivi incluso l’eventuale esercizio di attività commerciali. L’attuale formulazione invece prevede che il ricorso a collaborazioni retribuite avvenga “solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità”.

Non possono in ogni caso acquisire la qualifica di associazione di promozione sociale, le seguenti tipologie organizzative:

  • i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
  • le formazioni e le associazioni politiche e i sindacati,
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
  • le associazioni di datori di lavoro,
  • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del DLgs 165/2001,
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.

 

Il Codice introduce inoltre la previsione di un numero minimo di soci e dei vincoli rispetto alla tipologia di soci.

L’articolo 35 prevede infatti che le associazioni di promozione sociale siano costituite da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 associazioni di promozione sociale. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.